Il percorso per la fine della tutela di prezzo nei settori elettrico e gas
(1° luglio 2019)

La legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” stabilisce, dal 1° luglio 2019, la fine della tutela di prezzo fornita dall’Autorità per i settori dell’energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici) , individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni.
Da tale data l’Autorità cesserà di definire e aggiornare ogni 3 mesi le condizioni economiche (i prezzi) per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela per i clienti di piccole dimensioni.

Si ricorda che, già oggi, le famiglie e le piccole imprese  hanno la facoltà di passare al “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere, selezionando l’offerta ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali interessati dalla modifica normativa riceveranno, secondo le modalità definite dall’Autorità, un’adeguata informativa da parte del proprio venditore in relazione al superamento delle tutele di prezzo.
Inoltre, l’Autorità garantirà la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle modalità di svolgimento dei servizi.
Per ulteriori informazioni è attivo lo Sportello del consumatore (numero verde 800166654).

Con lo scopo di accompagnare questo passaggio e migliorare la comprensione e la partecipazione dei clienti finali al mercato libero, sono stati introdotti alcuni importanti obblighi per i venditori di energia elettrica e gas, per il Ministero dello sviluppo economico e per l’Autorità, tra cui :

  • la predisposizione di offerte “standard” per i clienti finali (offerte PLACET);
  • l’istituzione dell’Elenco dei venditori di energia elettrica;
  • l’attivazione di un Portale web per la raccolta e la pubblicazione delle offerte presenti sul mercato;
  • la promozione di offerte commerciali a favore dei gruppi d’acquisto;
  • il monitoraggio dei mercati al dettaglio.

Tali previsioni si inseriscono in un percorso già intrapreso dall’Autorità, per migliorare la consapevolezza dei clienti di piccole dimensioni e la trasparenza delle condizioni contrattuali, quali  l’istituzione, per il settore dell’energia elettrica, della Tutela SIMILE, ossia un’offerta ‘simile‘ a una fornitura del mercato libero,  con cui  l’Autorità intende offrire ai clienti di minori dimensioni, attualmente in regime di maggiore tutela, l’opportunità di ‘sperimentare’ una forma di offerta più vicina a quelle del mercato, in condizioni di trasparenza e semplicità, facilmente comparabili tra loro e rispetto al servizio di maggior tutela, e in un contesto di fornitura sorvegliata dall’Autorità stessa.

Successivamente al’1° luglio 2019, per i clienti di piccola dimensione che non avranno un venditore nel mercato libero la continuità della fornitura sarà comunque garantita attraverso dei servizi “di ultima istanza” (denominato dalla legge n. 124/2017, per il settore elettrico, “servizio di salvaguardia”), per i quali non sarà prevista la tutela di prezzo oggi garantita dai servizi di tutela, affinché il cliente non subisca alcuna interruzione della fornitura di elettricità o gas durante il periodo necessario a trovare un venditore sul mercato libero.

Elenco dei venditori di energia elettrica

Tutti i venditori di energia elettrica,  per lo svolgimento della propria attività, dovranno necessariamente essere iscritti all’Elenco dei venditori di energia elettrica, che sarà istituito con decreto dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato e aggiornato mensilmente sul sito internet dello stesso Ministero.

In merito, l’Autorità ha già avviato un procedimento  per la definizione dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità richiesti a ogni venditore di energia elettrica. In esito a specifica consultazione l’Autorità ha quindi inviato al Ministro dello sviluppo economico la proposta per la predisposizione del decreto di istituzione dell’Elenco dei venditori di energia elettrica.

L’Elenco sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico

Riferimenti:

  • Delibera 762/2017/I/eel
    Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in merito all’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali
  • Consultazione 663/2017/R/eel
    Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso
  • Delibera 610/2017/R/com
    Avvio di tre procedimenti per l’attuazione dei primi interventi previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativi all’ulteriore sviluppo del mercato retail e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti domestici e le piccole imprese nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

Portale web di confronto delle offerte di vendita

L’Autorità ha avviato un procedimento per la realizzazione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) , del nuovo Portale web per la raccolta e la pubblicazione in modalità open data di tutte le offerte presenti sul mercato di vendita al dettaglio elettrico e gas. Il Portale intende facilitare alle famiglie e alle piccole imprese il confronto e la scelta dell’offerta di energia elettrica o di  gas più adeguata alle proprie esigenze.

Come previsto dalla legge n. 124/2017 l’Autorità ha costituito il Comitato Tecnico Consultivo composto da un rappresentate dell’Autorità, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno delle associazioni dei consumatori non domestici, uno del CNCU ed uno degli operatori di mercato.  Inoltre, è prevista la presenza di un rappresentante dell’Acquirente Unico, in qualità di uditore.

Riferimenti

  • Delibera 51/2018/R/com
    Istituzione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/2017
  • Consultazione 763/2017/R/com
    Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale
    Orientamenti per la formulazione di disposizioni dell’Autorità per la realizzazione e la gestione del Portale (ai sensi dell’art. 1, comma 61 della Legge 124/2017)
  • Delibera 610/2017/R/com
    Avvio di tre procedimenti per l’attuazione dei primi interventi previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativi all’ulteriore sviluppo del mercato retail e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti domestici e le piccole imprese nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale
  • Delibera 51/2018/R/com
    Istituzione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/2017

Offerte commerciali a favore dei gruppi di acquisto

Per migliorare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte, la Legge n. 124/2017 demanda all’Autorità di predisporre delle Linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei Gruppi di acquisto e la realizzazione di piattaforme informatiche che possano facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori. A tal proposito l’Autorità ha già avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti diretti all’attuazione della richiamata legge.

 Monitoraggio dei mercati al dettaglio

La legge n. 124/2017 prevede che entro il 1° marzo 2018 l’Autorità trasmetta al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati al dettaglio, volto a evidenziare alcuni elementi, fra cui:

  • l’operatività del portale informatico;
  • il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti previsti relativamente, fra l’altro alle tempistiche di switching e di fatturazione e conguaglio;
  • l’operatività del Sistema Informativo Integrato (SII);
  • la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico;
  • l’accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di monitoraggio, il Ministro dello sviluppo economico darà conto del raggiungimento degli obiettivi richiesti e, nel caso in cui almeno uno degli obiettivi non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell’energia elettrica, il Ministero e l’Autorità, provvederanno ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, ad assumere i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

Inoltre, il Ministero definirà tutte le eventuali ulteriori misure necessarie a garantire la cessazione, dal 1° luglio 2019, della disciplina transitoria dei prezzi e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e offerte sul mercato libero.

In data 22 dicembre 2017, l’Autorità ha inviato una nota al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge n. 124/2017, sugli obiettivi, raggiunti prima dell’1 gennaio 2018, ritenuti funzionali alla cessazione dei regimi di tutela di prezzo nei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, fissati dai commi da 66 a 70 del medesimo articolo.

Ultimo aggiornamento 2 marzo 2018 – Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Le nuove disposizioni della Vigilanza Bce, in arrivo oggi, colpiscono l’Italia nel suo nervo più scoperto: la lentezza dei Tribunali. L’istituto di Francoforte dovrebbe prevedere che i crediti in sofferenza garantiti da immobili debbano essere recuperati dalle banche entro sette anni, altrimenti devono essere svalutati a zero nei bilanci. Peccato che in Sicilia il 56% e in Basilicata il 46% delle aste immobiliari duri più di 7 anni. La Banca centrale dovrebbe prevedere che un credito chirografario, cioè senza garanzia, valga zero dopo due anni se non viene recuperato. Peccato che in Puglia, Molise, Basilicata e Campania solo per veder trasformare un decreto ingiuntivo in un’ordinanza del Tribunale servano in media circa 2 anni. E peccato che le procedure fallimentari, dalle quali dipende il recupero dei crediti verso le aziende, superino abbondantemente il decennio in molte Regioni italiane. Tutti numeri, questi, sopra le medie europee.

La lentezza del sistema giudiziario non penalizza l’Italia solo perché scoraggia le imprese estere ad investire nel nostro Paese, ma anche perché rappresenta un costo enorme nei bilanci delle banche. Soprattutto ora che la Bce chiede tempi veloci per recuperare i crediti andati a male: se le stesse procedure nei Tribunali durano, almeno in alcune Regioni, più di quanto la Bce impone come tempo massimo per recuperare un credito in sofferenza, il problema è evidente. I Tribunali ingolfati e i bizantinismi procedurali diventano dunque d’ora in avanti una zavorra ancora più pesante per il Paese. Se si vuole evitare che le banche reagiscano alle nuove disposizioni riducendo l’erogazione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie (soprattutto nelle aree con la giustizia più lenta) oppure che siano forzate a svendere i crediti in sofferenza (con implicazioni negative nei loro bilanci), è necessario dunque intervenire. Su almeno due fronti. Uno: la velocità della giustizia. Due: la capacità delle banche stesse di gestire al meglio i crediti deteriorati per ridurre i tempi morti. Partendo – ovvio – dalle trattative stragiudiziali.

Chi va piano…
I numeri sono disarmanti. Secondo i dati raccolti ieri per Il Sole 24 Ore da Sistemia (società attiva nella gestione di Npl) e aggiornati a marzo 2018, recuperare attraverso le vie legali entro due anni un credito chirografario (cioè senza garanzie) finito in sofferenza è un’impresa. Già quando un credito di questo tipo finisce in sofferenza, la banca perde da un minimo di 287 giorni (nelle Marche) a un massimo di 312 giorni (in Sardegna) solo per decidersi ad emettere un decreto ingiuntivo. Già quasi un anno passa insomma in questo modo. Poi, prima che il decreto ingiuntivo diventi un ordine al debitore di pagare, passa altro tempo. In totale si arriva in molte Regioni a sfiorare i due anni. Cioè il tempo massimo dato dalla Bce. E anche le virtuose, come la Liguria dove servono in media 510 giorni, non arrivano molto lontano dal limite Bce. Il problema è che il recupero del credito non finisce qui: una volta ottenuta l’ordinanza, la banca può aspettare anche altri due anni prima di incassare effettivamente i soldi dal debitore. Cioè prima che l’Inps o l’azienda in cui il debitore insolvente lavora vadano a pignorare il quinto dello stipendio o della pensione.

E numeri analoghi – sempre aggiornati a marzo 2018 – si trovano per le aste immobiliari. Tra il tempo che serve alla banca e quello che impiega il Tribunale a vendere un immobile in asta, passano da un minimo di 3,9 anni (in Valle d’Aosta) a un massimo di 8,5 anni (in Sicilia). Ma anche in questo caso, una volta venduto l’immobile in asta, per la banca non significa recuperare il credito: «Chiusa l’asta immobiliare il denaro incassato viene depositato presso un conto del Tribunale – spiega Paolo Sgritta, direttore generale di Sistemia -. A quel punto il delegato del giudice deve elaborare un piano di riparto per soddisfare i vari creditori. A volte passano anche anni perché questo avvenga». Dunque i tempi si dilatano ulteriormente. Come si allungano in Italia i tempi delle procedure fallimentari, ben oltre la media europea che è intorno ai 2 anni.

…non recupera
Ovvio dunque che il primo nodo da sciogliere è quello dei Tribunali lenti. «Su questo tema, però, è molto difficile migliorare la situazione – osserva Angelo Bonissoni, Managing Partner CBA -. Oggi il sistema è lento perché i Tribunali sono intasati, non perché la legge non funzioni. Lo dimostra il fatto che, a parità di legislazione, in Italia alcuni Tribunali sono molto più veloci di altri». Ma le banche, se da un lato sono costrette a “subire” l’inefficienza del Paese, dall’altro possono (devono) eliminare le proprie inefficienze. Per esempio lavorando in maniera più attiva i crediti in sofferenza sul fronte stragiudiziale. Cercando insomma accordi transattivi con i debitori.

Oppure velocizzando i momenti “morti” dei Tribunali. «Noi abbiamo un ufficio interamente dedicato ad esortare i delegati dei Tribunali a effettuare il riparto dopo le aste fallimentari più velocemente possibile – spiega Sgritta -. In questo modo i tempi vengono ridotti di molto». Un altro modo per velocizzare le procedure è quello di vivacizzare le aste immobiliari (molte banche hanno creato le Reoco proprio per questo): in questo modo si riduce il fenomeno delle aste deserte. I modi per aggirare il problema, insomma, ci sono. La speranza è che l’addendum della Bce non finisca per ridurre il credito all’economia reale ma – al contrario – produca in Italia un moto virtuoso che permetta a banche e Tribunali di superare le loro inefficienze. Non perché lo chiede la Bce. Ma perché sarebbe un bene per tutti.

Il Sole 24 ore
di Morya Longo 15 marzo 2018